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L'imposta di bollo è il costo a cui sono soggetti tutti gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia.
L'importo dell'imposta di bollo per la documentazione dei Contratti, in linea generale, è di Euro 16,00 per ogni foglio, asi sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato "A", del Dpr. n. 642/72.
Il pagamento dell'imposta di bollo di norma avviene tramite l'apposita marca rilasciata dalle tabaccherie, ma può essere pagata direttamente come bollo virtuale.
L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del documento, e la marca da bollo apposta sul documento NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.
Pertanto i documenti per i quali non sia stata corrisposta l'imposta di bollo, o sia stata corrisposta in modo tardivo, devono, per il combinato disposto dagli artt. 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, essere inviati entro 30 giorni dal loro ricevimento all'Agenzia delle entrate, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni.
L'art.27 bis del D.P.R. n. 642/1972 cita: "Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI."
L'art.82, c.5 del D.Lgs. n.117/2017 cita: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni,le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 (enti del Terzo settore e cooperative sociali) sono esenti dall'imposta di bollo".
Con la Legge di bilancio 2019 é stata estesa l'esenzione dell'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.
La disposizione va ad aggiungersi all'esonero già previsto dalla legge finanziara 2003 per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e, di fatto, esonera dall'impota di bollo tutti i soggetti che fanno parte del mondo sportivo.
Resta la necessità del riconoscimento ufficiale da parte del CONI.
Pertanto per il riconoscimento dell'esenzione é necessario:
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