Gli enti locali provvedono, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, alla rideterminazione dei ruoli e delle dotazioni organiche e della loro consistenza complessiva, nonchè a disciplinare i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro (modalità di assunzione, requisiti di accesso, procedure concorsuali) e di avviamento al lavoro.
COME
Le assunzioni avvengono con contratto individuale di lavoro, di norma mediante:
1) procedure selettive concorsuali, volte all'accertamento delle professionalità richieste e tali da garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno.
A partire dall'anno 2020, salvo diversa disposizione di legge, la graduatoria del concorso rimane valida per 2 anni dalla data di approvazione.
2) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili col solo requisito della scuola dell'obbligo.
La selezione si svolge tra gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità, in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni e di quelli specifici delle mansioni da ricoprire, avviati a selezione dai competenti centri per l'impiego a seguito di specifica richiesta numerica da parte dell'ente, sulla base delle graduatorie delle circoscrizioni territorialmente competenti, formate dai centri per l'impiego e distinte per categorie, qualifiche e profili generici e specialistici. La selezione ha il solo fine di accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
3) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento in caso di assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 68/1999, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere.Gli enti locali sono tenuti ad assumere, in misura proporzionata ai lavoratori complessivamente occupati, persone appartenenti alle seguenti categorie:lavoratori con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Inail; non vedenti o sordomuti; invalidi di guerra e per servizio con minorazioni dalla I all'VIII categoria di cui al T.U. delle pensioni di guerra (Dpr 915/1978); militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte, che ne abbiano fatto domanda entro 1 anno collocamento in congedo.
4)contratti a tempo determinato:contratto a termine, a tempo pieno o parziale, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo alle quali non sia possibile far fronte col personale in servizio, o per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Per contratti di durata inferiore a 3 anni, il termine può essere prorogato una sola volta. L'Ente non può riassumere a termine uno stesso dipendente nei 10 giorni dalla scadenza del precedente contratto. Al dipendente a tempo determinato spetta il trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello.
5) contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in base ai quali un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo pone i suoi lavoratori dipendenti a disposizione dell'ente, che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o periodico cui non possa far fronte col personale di ruolo, nei casi indicati dalla stessa legge o dai Ccnl (segnatamente:in caso di temporanea utilizzazione di professionalità assenti nell'ordinamento dell'ente;per la sostituzione dei lavoratori assenti, delle lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e dei lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del ministro del lavoro; per eventi eccezionali, punte di attività o esigenze straordinarie, per la temporanea copertura di posti vacanti; per l'attivazione e l'aggiornamento di sistemi informativi, di controllo di gestione, di elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi; per esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e della sicurezza dell'ambiente di lavoro).
Requisiti per l'accesso all'impiego presso gli enti locali:
1) età minima di 18 anni, sono stati aboliti i limiti massimi;
2) idoneità fisica, verificata tramite il Ssn;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) regolarità della posizione dei cittadini soggetti all'obbligo di leva;
5) titolo di studio.
Le norme relative alla semplificazione della documentazione amministrativa prevedono la possibilità per gli interessati di produrre dichiarazione sostitutive attestanti: il titolo di studio o la qualifica professionale, la situazione economica, i familiari a carico, lo stato di disoccupazione, l'adempimento degli obblighi militari, l'inesistenza di condanne penali, lo stato civile. Ogni altro stato, fatto o qualità può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
1) procedure selettive concorsuali, volte all'accertamento delle professionalità richieste e tali da garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno.
A partire dall'anno 2020, salvo diversa disposizione di legge, la graduatoria del concorso rimane valida per 2 anni dalla data di approvazione.
2) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili col solo requisito della scuola dell'obbligo.
La selezione si svolge tra gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità, in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni e di quelli specifici delle mansioni da ricoprire, avviati a selezione dai competenti centri per l'impiego a seguito di specifica richiesta numerica da parte dell'ente, sulla base delle graduatorie delle circoscrizioni territorialmente competenti, formate dai centri per l'impiego e distinte per categorie, qualifiche e profili generici e specialistici. La selezione ha il solo fine di accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
3) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento in caso di assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 68/1999, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere.Gli enti locali sono tenuti ad assumere, in misura proporzionata ai lavoratori complessivamente occupati, persone appartenenti alle seguenti categorie:lavoratori con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Inail; non vedenti o sordomuti; invalidi di guerra e per servizio con minorazioni dalla I all'VIII categoria di cui al T.U. delle pensioni di guerra (Dpr 915/1978); militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte, che ne abbiano fatto domanda entro 1 anno collocamento in congedo.
4)contratti a tempo determinato:contratto a termine, a tempo pieno o parziale, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo alle quali non sia possibile far fronte col personale in servizio, o per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Per contratti di durata inferiore a 3 anni, il termine può essere prorogato una sola volta. L'Ente non può riassumere a termine uno stesso dipendente nei 10 giorni dalla scadenza del precedente contratto. Al dipendente a tempo determinato spetta il trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello.
5) contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in base ai quali un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo pone i suoi lavoratori dipendenti a disposizione dell'ente, che ne utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o periodico cui non possa far fronte col personale di ruolo, nei casi indicati dalla stessa legge o dai Ccnl (segnatamente:in caso di temporanea utilizzazione di professionalità assenti nell'ordinamento dell'ente;per la sostituzione dei lavoratori assenti, delle lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e dei lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del ministro del lavoro; per eventi eccezionali, punte di attività o esigenze straordinarie, per la temporanea copertura di posti vacanti; per l'attivazione e l'aggiornamento di sistemi informativi, di controllo di gestione, di elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi; per esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e della sicurezza dell'ambiente di lavoro).
Requisiti per l'accesso all'impiego presso gli enti locali:
1) età minima di 18 anni, sono stati aboliti i limiti massimi;
2) idoneità fisica, verificata tramite il Ssn;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) regolarità della posizione dei cittadini soggetti all'obbligo di leva;
5) titolo di studio.
Le norme relative alla semplificazione della documentazione amministrativa prevedono la possibilità per gli interessati di produrre dichiarazione sostitutive attestanti: il titolo di studio o la qualifica professionale, la situazione economica, i familiari a carico, lo stato di disoccupazione, l'adempimento degli obblighi militari, l'inesistenza di condanne penali, lo stato civile. Ogni altro stato, fatto o qualità può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
MODULISTICA
Il modulo è disponibile on line sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it alla sezione Modulistica in linea
DOVE
UFFICIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE
Piazza Cavour, 24
2° piano
tel. 0321/776312-313-337
Piazza Cavour, 24
2° piano
tel. 0321/776312-313-337
QUANDO
Dal lunedì al giovedì dalle 8,45 alle 12,15
il venerdì dalle 8,45 alle 13,45.
il venerdì dalle 8,45 alle 13,45.
COSTI
Costi di fotocopiatura:
Diritti di segreteria:
Marche da bollo:
Imposte e tasse diverse:
Diritti di segreteria:
Marche da bollo:
Imposte e tasse diverse:
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Termine massimo: 30 giorni dalla presentazione dell istanza
SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 0321 776316
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 0321 776316
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