La denuncia di nascita deve essere fatta alla nascita di un bambino.
 
COME
Può essere fatta da:
- uno dei genitori (nel caso in cui i genitori non siano sposati, devono presentarsi entrambi con un documento d'identità per effettuare anche il riconoscimento)
- un procuratore speciale nominato dai genitori
- il medico, l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto, nei seguenti modi:
- entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita
- entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza dei genitori o di uno di essi

Occorre presentare i seguenti documenti:
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrico/a o dal medico che ha assistito al parto
- documento d'identità o passaporto per i cittadini stranieri
- autocertificazione stato di famiglia
- in caso di padre non residente, autocertificazione di residenza e stato civile (moduli disponibili presso l'ufficio).
 
MODULISTICA
Il modulo è disponibile on line sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it alla sezione Modulistica in linea
 
DOVE
UFFICIO DI STATO CIVILE
Piazza Cavour, 24
Piano Terra
tel. 0321/776343 fax 0321/776342
Responsabile Settore: PAGANI Tiziana
 
QUANDO
Lunedi dalle ore 8.45  alle ore 12.30 , dal martedi al giovedi dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e al venerdì dalle 9.30 alle 13.30
 
COSTI
La dichiarazione viene accolta immediatamente.
 
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Termine massimo: 30 giorni dalla presentazione dell istanza
 
SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 0321 776316
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
NOTE
Dal 1°gennaio 2013 il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da più nomi, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dell'Anagrafe, deve essere riportato solo il primo dei nomi, cioé i nomi che compaiono prima della virgola. Pertanto la virgola eventualmente apposta, comporterà che i nomi posti dopo tale segno non compariranno nelle certificazioni e nei documenti identificativi della persona.

La corte Costituzionale con Sentenza n. 286 in data 8/11-21/12/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 262, 1° comma, del Codice Civile, pubblicata nella Gazzette Ufficiale il 28/12/2016 n. 52.
Dal 29/12/2016 i genitori, di comune accordo, possono attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell'adozione.