L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati è facoltativa.
 
COME
Competente a ricevere l accordo è il Comune di:
Celebrazione del matrimonio in forma civile
Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
Trascrizione del matrimonio celebrato all estero (da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi).
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
 
MODULISTICA
Il modulo è disponibile on line sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it alla sezione Modulistica in linea
 
DOVE
Le fasi dell'accordo:
prenotazione di appuntamento;
il giorno dell appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato presso la Tesoreria Comunale CARIPARMA S.P.A. CREDIT AGRICOLE DI TRECATE direttamente oppure tramite bonifico bancario al tesoriere
IBAN: IT41 D062 3045 7110 0004 6540 312
-, indicando come causale DIRITTO FISSO-Art. 12 c.6.- L. 162/2014;
entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
l Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
 
QUANDO
Prenotazione appuntamento:
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
telefono: 0321 776343
 
COSTI
16 Euro
 
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Termine massimo: 30 giorni dalla presentazione dell istanza
 
SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 0321 776316
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
NOTE
Riferimenti normativi:
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)