L’assegno di maternità di base, anche detto “ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI” è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’Inps (art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
L'assegno di maternità dei comuni è stato istituito dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i. con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Il beneficio viene inoltre erogato dall’INPS anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Il limite ISEE per l’anno 2024 è pari a Euro 20.221,13.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Ai sensi della circolare INPS n. 40 del 29.02.2024 per l'anno 2024 l’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a 2.020,85 euro complessivi.
COME
La domanda va presentata dalla madre al comune, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, unitamente alla dichiarazione ISEE comprendente il neonato.
L’assegno può essere richiesto presso l'Ufficio Servizi Sociali presentando:
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del codice IBAN;
- copia del documento d’identità e permesso di soggiorno;
- copia del codice fiscale.
È quindi indispensabile che la madre, alla data del parto, non benefici integralmente del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità e che sia in possesso di una situazione economica equivalente non superiore al valore ISEE di € 20.221,13 (importo anno 2024) oltre a essere residente nel Comune di Trecate e in una delle seguenti condizioni, ai sensi di quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 01/06/2017:
- cittadina italiana;
- cittadina comunitaria;
oppure
- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal A. Lgs. 40/2014.
La data di presentazione della domanda non incide sui tempi di erogazione del contributo che viene comunque conteggiato a partire dalla data di nascita del bambino.
L'ufficio Servizi Sociali, dopo aver effettuato le dovute verifiche, adotta il provvedimento di accettazione o diniego e trasmette la comunicazione all’INPS che provvederà al pagamento. Contestualmente invia una lettera al cittadino richiedente nella quale sono indicati gli estremi del provvedimento comunale.
L’assegno non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dallo Stato.
L’assegno di cui sopra non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli Enti locali.
MODULISTICA
È possibile inviare la domanda di assegno di maternità all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando il modulo disponibile on line sul sito del Comune www.comune.trecate.no.it alla sezione Modulistica online, corredata da:
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del codice IBAN;
- copia del documento d’identità e permesso di soggiorno;
- copia del codice fiscale.
DOVE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via F.lli Russi, 10
tel. 0321/776392 – 0321/776374
1° piano Palazzo Municipale
Responsabile Settore: dr. PASSARO Alessandro
QUANDO
Il LUNEDÌ dalle 8.45 alle 12.15, previo appuntamento.
COSTI
Nessun costo è imputabile per l'accoglimento della richiesta.
TEMPI DI ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Successivamente, a seguito dell'istruttoria effettuata, il Comune trasmette all'INPS l'elenco dei beneficiari aventi diritto.
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune, ed è pagato dall’INPS entro i successivi 45 giorni.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
90 giorni – COMUNE
oltre a
45 giorni - INPS
SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 0321 776316
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.