Il D.Lgs. 15.01.2002, n. 9 ha introdotto l'art. 126-bis nel codice della strada, istituendo la cosiddetta patente a punti. A ciascuna patente vengono assegnati inizialmente 20 punti e ogni violazione della norme indicate nella tabella allegata comporta la decurtazione del relativo punteggio.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
La variazione di punteggio sarà comunicata al titolare della patente a cura dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Se il punteggio non è esaurito, la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole, enti pubblici o soggetti privati autorizzati, consente di riacquistare sei punti (9 per i titolari di patenti di categoria B che siano anche in possesso del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, e per i titolari di patenti di categoria C, C+E, D e D+E); inoltre la mancanza di violazioni che comportano la decurtazione di punti per un periodo di due anni, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale (20 punti).
I guidatori più prudenti che hanno almeno venti punti sulla patente e che non commettono per un biennio infrazioni che comportano decurtazione di punti possono ottenere un credito aggiuntivo di due punti, fino ad un massimo di dieci.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
La variazione di punteggio sarà comunicata al titolare della patente a cura dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Se il punteggio non è esaurito, la frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole, enti pubblici o soggetti privati autorizzati, consente di riacquistare sei punti (9 per i titolari di patenti di categoria B che siano anche in possesso del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, e per i titolari di patenti di categoria C, C+E, D e D+E); inoltre la mancanza di violazioni che comportano la decurtazione di punti per un periodo di due anni, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale (20 punti).
I guidatori più prudenti che hanno almeno venti punti sulla patente e che non commettono per un biennio infrazioni che comportano decurtazione di punti possono ottenere un credito aggiuntivo di due punti, fino ad un massimo di dieci.
COME
Controllo del punteggio:
Ciascun conducente può comunque controllare in tempo reale lo stato della propria patente collegandosi al risponditore automatico dell'archivio della Motorizzazione attraverso un telefono fisso dotato di tastiera numerica, al numero 848.782.782 (al costo di una chiamata urbana) seguendo le indicazioni fornite e digitando la propria data di nascita ed il numero della propria patente.
Ciascun conducente può comunque controllare in tempo reale lo stato della propria patente collegandosi al risponditore automatico dell'archivio della Motorizzazione attraverso un telefono fisso dotato di tastiera numerica, al numero 848.782.782 (al costo di una chiamata urbana) seguendo le indicazioni fornite e digitando la propria data di nascita ed il numero della propria patente.
DOVE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Viale Cicogna, n. 4
tel. 0321/71400 fax 0321/770543
Responsabile Settore: ZANOTTI EDGARDO tel. 0321/776366
Numero telefonico per conoscere il punteggio patente 848.782.782
Viale Cicogna, n. 4
tel. 0321/71400 fax 0321/770543
Responsabile Settore: ZANOTTI EDGARDO tel. 0321/776366
Numero telefonico per conoscere il punteggio patente 848.782.782
QUANDO
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Orario d'apertura: 9.00 - 12.00 (da lunedì a sabato)
Orario d'apertura: 9.00 - 12.00 (da lunedì a sabato)
COSTI
Costo della telefonata al n. 848.782.782: costo di una telefonata urbana.
Risposta immediata tramite call center.
Risposta immediata tramite call center.
NOTE
Il secondo comma dell'art. 126-bis stabilisce che nel caso in cui il conducente responsabile della violazione che comporta una decurtazione di punti non venga identificato (per es. nel caso di violazioni accertate tramite apparecchiature di controllo della velocità e non contestate immediatamente), il proprietario del veicolo ha l'obbligo, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, di fornire i dati personali e i dati della patente di guida del conducente. Il mancato rispetto di quest'obbligo comporta una pena pecuniaria di 286,00.È utile ricordare che l'obbligo di dichiarare le generalità e i dati della patente del conducente sussiste anche nel caso in cui esso sia lo stesso proprietario.