I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente: per le elezioni europee, tra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale; per le elezioni regionali, tra gli elettori della regione.
Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Per le elezioni europee, le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati, cosiddetti subdelegati (art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957). In tal caso, la sottoscrizione dell’atto di subdelega deve essere autenticata dal notaio.
Le designazioni possono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con documentazione firmata digitalmente (firma elettronica qualificata) dai delegati senza necessità di ulteriore autentica della stessa, oppure presentate all'Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico con documentazione cartacea firmata ed autenticata come sopra descritto entro GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2024.
In alternativa, tali designazione possono anche essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti il sabato mattina o il sabato pomeriggio, purchè prima delle operazioni di voto (art 25, secondo comma, del D.P.R. n 361/1957, come modificato dall’art. 38-bis, comma 1lettera b), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalle legge 29 luglio 2021, n. 108).
Se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l’atto di delega del subdelegato a designare i rappresentanti può essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà essere prodotto in originale l’atto con il quale – con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 – il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio.
Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.