RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L’apertura di una media struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 m2) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nelle fattispecie previste dall’art. 15 dei cd. Indirizzi e criteri regionali, di seguito elencate:

  • nuova apertura;
  • riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da grande a media struttura di vendita;
  • ampliamenti della superficie di vendita eccedenti il limite di mq. 400 nonché il limite del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunti attraverso successivi ampliamenti;
  • ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita;
  • la modifica o l’aggiunta, anche reiterate nel tempo, di settore merceologico di un’autorizzazione originaria per media struttura di vendita;
  • trasferimento di sede di una media struttura da altro Comune, da un addensamento commerciale ad un altro, da una localizzazione commerciale L1 ad una localizzazione commerciale L2, da un addensamento commerciale ad una localizzazione commerciale.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

Devono inoltre essere rispettati i Criteri comunali adottati ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 114/98 e dell’art. 4 comma 1 della L.R. 28/1999.

Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita si applica altresì al centro commerciale, definito dall’art. 4 comma 1 let. g) del D. Lgs. 114/98 quale «una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente»; il centro commerciale deve avere una superficie di vendita, risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, compresa tra 251 e 2.500 m2.

Ai sensi dell’art. 28 comma 1 degli Indirizzi e criteri regionali, le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali.

L’autorizzazione ha validità permanente, fino a quando non intervengano modifiche riguardo la titolarità dell’autorizzazione o le caratteristiche dell’attività commerciale alla quale è riferita.

L’apertura al pubblico dell’esercizio/degli esercizi autorizzato/i deve avere luogo entro i termini previsti dall’art. 5 della L.R. 28/99 e s.m.i. (1 anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino ad un massimo di un ulteriore anno), pena la revoca dell’autorizzazione.

Nel caso di centro commerciale, la domanda può essere presentata da un soggetto promotore, in analogia a quanto previsto per le grandi strutture di vendita dall’art. 4 comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R. 01/03/2000, n. 43-29533 e s.m.i.

Nel caso la media struttura di vendita si configuri come centro commerciale, il progetto dovrà essere sottoposto alla fase di verifica ambientale.

Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

 
MODULISTICA
La modulistica è disponibile solo on line sullo sportello telematico SUAP del Comune di Trecate.
 
DOVE
Per informazioni SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via F.lli. Russi, 10 - 2° piano
Tel. 0321.776371 
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Responsabile del Procedimento: Arch. Silvana Provasoli
 
QUANDO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.45 alle 12.15
Martedì e giovedì chiuso
 
COSTI
Sulla domanda e sull’autorizzazione devono essere apposte n. 2 marche da bollo del valore corrente (€ 16,00).

Il rilascio dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo, computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Le modalità di calcolo e di pagamento dell’onere sono definite con provvedimento della Giunta Regionale.

Sono dovuti i seguenti diritti d’istruttoria SUAP:

Autorizzazione Medie Strutture di vendita – apertura                                € 1.500,00

Autorizzazione Medie Strutture di vendita – subingresso                          €    150,00

Autorizzazione Medie Strutture di vendita – trasferimento                        €    300,00

Autorizzazione Medie Strutture di vendita – ampliamento di superficie    €    500,00

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento sono indicate nella sezione Pagamenti dello Sportello telematico SUAP.
 
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento deve essere concluso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine anzi citato, l’autorizzazione si intende rilasciata, ai sensi dell’art. 20 L. 241/1990.
 
SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmen Cirigliano
Piazza Cavour n. 24
28069 TRECATE
Telefono 0321 776311 0321 776316
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
NOTE